LO SCOPO DI QUESTO STRUMENTO INFORMATIVO É
DI PROMUOVERE, PRESSO IL MONDO IMPRENDITORIALE, LE INIZIATIVE CHE POSSONO ESSERE
OGGETTO DI EROGAZIONI LIBERALI E SPONSORIZZAZIONI.
INFATTI, ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DELLA APPOSITA SCHEDA POTRETE INSERIRE LE VS. RICHIESTE IN UNA BANCA DATI CHE SARÁ POI PUBBLICATA SU QUESTO SITO.
INFATTI, ATTRAVERSO LA COMPILAZIONE DELLA APPOSITA SCHEDA POTRETE INSERIRE LE VS. RICHIESTE IN UNA BANCA DATI CHE SARÁ POI PUBBLICATA SU QUESTO SITO.
LA MAPPA DELLE
AGEVOLAZIONI
Il Testo Unico delle Imposte sui Redditi
prevede la deducibilità delle erogazioni liberali da parte di imprese a favore
di particolari categorie di soggetti. Si tratta di somme che sono versate dalle
aziende senza alcuna controprestazione da parte del beneficiario e dunque prive
del requisito dell'inerenza di cui all'art 109 del TUIR.
É evidente, infatti, che le erogazioni liberali non costituiscono, agli effetti fiscali, spese rilevanti per la produzione del reddito, ma l'utilizzazione del reddito prodotto. Ciononostante il legislatore ha ritenuto meritevole dal punto di vista sociale chi effettua elargizioni che favoriscono soggetti bisognosi di sostegno economico riconoscendone la deduzione. Peraltro, per evitare abusi, sono stati individuati in dettaglio sia i soggetti beneficiari sia la misura massima degli importi erogati concessi in detrazione del reddito (si veda la tabella).
Oneri di utilità sociale. Da questa duplice esigenza ha origine la disciplina degli <oneri di utilità sociale> individuati al comma 2 dell'articolo 100 del TUIR.
É da tenere presente, comunque, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del TUIR, tutte le erogazioni liberali diverse da quelle riassunte nella tabella (fatte salve quelle previste da leggi speciali) non sono ammesse in deduzione dal reddito d'impresa e, pertanto, devono essere riprese a tassazione.
Deducibilità per cassa. Nel rinviare alla tabella per una corretta individuazione dei soggetti beneficiari e dei limiti, previsti per ogni singola erogazione dal comma 2 dell'articolo 100 del TUIR, si ricorda come per le somme in questione (non essendo connesse a dei ricavi), non vale il criterio di competenza economica, bensì, quello temporale. In altri termini la loro deducibilità segue il criterio di cassa.
Quanto alle scritture contabili si ritiene che le erogazioni liberali debbano essere imputate fra i costi della produzione alla voce B14 "Oneri diversi di gestione", cioè fra i costi relativi alla produzione della gestione ordinaria. Si tratta infatti di componenti di costo assai simili alle spese di rappresentanza. Questo perché le erogazioni liberali pur non concorrendo direttamente alla produzione del reddito, rappresentano comunque un ottimo investimento in termini di immagine con importanti ricadute ad esempio nello sviluppo delle pubbliche relazioni.
Pertanto, sotto questo profilo si può concludere che la decisione di erogare o meno i contributi è una scelta imprenditoriale e quindi in base a questo assunto ai fini civilistici essi rappresentano un costo di produzione.
Infine, per quanto attiene le modalità tecniche di deduzione, l'amministrazione finanziaria stabilisce che le erogazioni devono essere determinate applicando le percentuali, ovviamente se previste, al reddito dichiarato così come risulta dopo la deduzione delle erogazioni.
Il calcolo. Nella determinazione delle erogazioni si deve utilizzare la seguente formula dove RI è il reddito d'impresa ed EL l'erogazione liberale; 2%, cioè 0,02, è il limite massimo della percentuale di deducibilità del contributo:
(RI-EL) x 0,02 = EL
RI = EL + 0,02 EL
E = RI x 0,02/1,02
Si ipotizzi un reddito pari a mille euro al lordo delle erogazioni liberali per le quali sia previsto un limite massimo di deducibilità pari al 2% del reddito d'impresa.
EL = (1000 x 0,02)/1,02 = 19,61
Perciò 19,61 euro rappresentano l'importo massimo di erogazione liberale deducibile.
É evidente, infatti, che le erogazioni liberali non costituiscono, agli effetti fiscali, spese rilevanti per la produzione del reddito, ma l'utilizzazione del reddito prodotto. Ciononostante il legislatore ha ritenuto meritevole dal punto di vista sociale chi effettua elargizioni che favoriscono soggetti bisognosi di sostegno economico riconoscendone la deduzione. Peraltro, per evitare abusi, sono stati individuati in dettaglio sia i soggetti beneficiari sia la misura massima degli importi erogati concessi in detrazione del reddito (si veda la tabella).
Oneri di utilità sociale. Da questa duplice esigenza ha origine la disciplina degli <oneri di utilità sociale> individuati al comma 2 dell'articolo 100 del TUIR.
É da tenere presente, comunque, che ai sensi del comma 4 dell'articolo 100 del TUIR, tutte le erogazioni liberali diverse da quelle riassunte nella tabella (fatte salve quelle previste da leggi speciali) non sono ammesse in deduzione dal reddito d'impresa e, pertanto, devono essere riprese a tassazione.
Deducibilità per cassa. Nel rinviare alla tabella per una corretta individuazione dei soggetti beneficiari e dei limiti, previsti per ogni singola erogazione dal comma 2 dell'articolo 100 del TUIR, si ricorda come per le somme in questione (non essendo connesse a dei ricavi), non vale il criterio di competenza economica, bensì, quello temporale. In altri termini la loro deducibilità segue il criterio di cassa.
Quanto alle scritture contabili si ritiene che le erogazioni liberali debbano essere imputate fra i costi della produzione alla voce B14 "Oneri diversi di gestione", cioè fra i costi relativi alla produzione della gestione ordinaria. Si tratta infatti di componenti di costo assai simili alle spese di rappresentanza. Questo perché le erogazioni liberali pur non concorrendo direttamente alla produzione del reddito, rappresentano comunque un ottimo investimento in termini di immagine con importanti ricadute ad esempio nello sviluppo delle pubbliche relazioni.
Pertanto, sotto questo profilo si può concludere che la decisione di erogare o meno i contributi è una scelta imprenditoriale e quindi in base a questo assunto ai fini civilistici essi rappresentano un costo di produzione.
Infine, per quanto attiene le modalità tecniche di deduzione, l'amministrazione finanziaria stabilisce che le erogazioni devono essere determinate applicando le percentuali, ovviamente se previste, al reddito dichiarato così come risulta dopo la deduzione delle erogazioni.
Il calcolo. Nella determinazione delle erogazioni si deve utilizzare la seguente formula dove RI è il reddito d'impresa ed EL l'erogazione liberale; 2%, cioè 0,02, è il limite massimo della percentuale di deducibilità del contributo:
(RI-EL) x 0,02 = EL
RI = EL + 0,02 EL
E = RI x 0,02/1,02
Si ipotizzi un reddito pari a mille euro al lordo delle erogazioni liberali per le quali sia previsto un limite massimo di deducibilità pari al 2% del reddito d'impresa.
EL = (1000 x 0,02)/1,02 = 19,61
Perciò 19,61 euro rappresentano l'importo massimo di erogazione liberale deducibile.
| COSÍ SI RIDUCE L'IMPONIBILE | |||
| Le eregozioni liberali deducibili del reddito in base
all'articolo 100 del TUIR | |||
| Beneficiario | Oggetto della attività | Limiti di deducibilità | Norma: articolo 100 TUIR |
| Persone giuridiche | Finalità esclusivamente di educazione, istruzione, assistenza sociale e sanitaria, culto, ricerca scientifica | 2% del reddito d'impresa dichiarato | Comma 2, lettera a) |
| Aree sottosviluppate | Contributi per la fame nel mondo ai sensi dell'articolo 28, legge 44/87 | 2% del reddito d'impresa dichiarato | Comma 2, lettera a) |
| Persone giuridiche con sede nel Mezzogiorno | Esclusività di ricerca scientifica | 2% del reddito d'impresa dichiarato | Comma 2, lettera b) |
| Università e Istituti universitari | Ricerca | 2% del reddito d'impresa dichiarato | Comma 2, lettera c) |
| Concessionari privati per la radiodiffusione sonora a carattere comunitario | Attività di radiodiffusione a carattere comunitario | 1% del reddito d'impresa dichiarato | Comma 2, lettera d) |
| Persone giuridiche | Finalità di manutenzione, protezione, restauro dei beni vincolati ai sensi della legge 1089/39 e del Dpr 30 settembre 1963, n. 1409 | 100% | Comma 2, lettera e) |
| Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute | Senza scopo di lucro svolgono o promuovo attività di studio, ricerca, documentazione di rilevante valore culturale o artistico effettuate per l'acquisto, manutenzione, protezione, restauro di cose indicate nell'articolo 1, legge 1089/39 e nel Dpr 30 settembre 1963, n. 1409 | 100% | Comma 2, lettera f) |
| Stato, enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute | Organizzazioni di mostre ed esposizioni di rilevante interesse scientifico o culturale | 100% | Comma 2, lettera c-quarter) |
| Enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute | Attività nello spettacolo effettuata per realizzare nuove strutture, restauro e potenziamento di strutture esistenti | 2% del reddito d'impresa dichiarato | Comma 2, lettera g) |
| Onlus | Solidarietà sociale, cultura e sport | Massimo 2.065,83 € o 2% del reddito d'impresa dichiarato | Comma 2, lettera h) |
| Onlus | Spese relative all'impiego di lavoratori dipendenti assunti a tempo indeterminato | 5 per mille della spesa complessiva per lavoro dipendente | Comma 2, lettera i) |
| Associazioni di promozione sociale | Massimo 1549,37 € o 2% del reddito d'impresa dichiarato | Comma 2, lettera l) | |
| Stato, Regioni, enti, fondazioni, associazioni | Svolgimento dei compiti istituzionali e per la realizzazione di programmi culturali nei settori dei beni culturali e dello spettacolo | 100% | Comma 2, lettera m) |
| Organismi di gestione parchi e riserve naturali terrestri e marittimi, statali e regionali (e ogni altra zona di tutela speciale) | Per sostenere attività di conservazione, valorizzazione, studio, ricerca e sviluppo relativi agli ambiti protetti | 100% | Comma 2, lettera n) |
| Stato, Regioni, enti, fondazioni, associazioni | Ricerca scientifica nel settore della sanità | Determinato dal ministero della Sanità con apposito decreto | Comma 2, lettera o) |



